IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1,  comma  1 e comma 2, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  interventi  per  dissesti  idrogeologici   nel
territorio nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1 e comma
2, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30   ottobre   1990  e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,
n.  262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 3 aprile 1990
nel  quale  il  gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una  situazione  di  pericolo  incombente
nella localita' Rapi nel comune di Corleto Monforte;
  Vista  l'ordinanza  di  sgombero  n.  27 datata 20 gennaio 1985 del
comune di Corleto Monforte con la quale si intima lo  sgombero  delle
abitazioni  rese  inagibili  per  effetto  del  movimento  franoso in
localita' Rapi;
  Vista la nota n. 3204 datata 16 dicembre 1986 del comune di Corleto
Monforte con la quale  si  ordina  la  demolizione  dell'immobile  di
proprieta'  del  sig.  Giuseppe Capozzolo, ubicato in via C. Colombo,
danneggiato per effetto del movimento franoso;
  Vista  la  richiesta,  datata  9  maggio  1990  del  sig.  Giuseppe
Capozzolo  intesa  ad  ottenere  un  contributo per la ricostituzione
dell'immobile demolito per effetto del movimento franoso  sulla  base
di una perizia calcolata con i criteri della legge n. 219/81;
  Viste le considerazioni del Dipartimento protezione civile espresse
sull'argomento  con  nota  n.  47438/OO.PP.  del 3 settembre 1991, in
merito alla legittimita' delle richieste avanzate dal  sig.  Giuseppe
Capozzolo;
  Vista  l'ordinanza  n.  2096/FPC  del  20 febbraio 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 1991, con la quale  e'
stato   concesso  un  primo  finanziamento  di  L.  500.000.000  teso
all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente;
  Vista la nota n. 3318 datata 21  dicembre  1993  con  la  quale  il
comune  di  Corleto  Monforte chiede un contributo di L. 102.583.000,
calcolato ai sensi  della  legge  n.  219/81,  per  la  ricostruzione
dell'immobile  danneggiato  per  effetto  del  movimento  franoso  in
localita'  Rapi,  di  proprieta' del sig. Giuseppe Capozzolo, nonche'
l'assicurazione che il movimento franoso e' stato risanato;
  Ravvisata la necessita' di aderire a tale richiesta;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme  procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44 al decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978,  n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per il contributo di cui in premessa  e'  assegnata  al  comune  di
Corleto Monforte la somma di L. 100.000.000 (centomilioni).
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.