IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1 e comma 2, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 3 aprile 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nella localita' Rapi nel comune di Corleto Monforte; Vista l'ordinanza di sgombero n. 27 datata 20 gennaio 1985 del comune di Corleto Monforte con la quale si intima lo sgombero delle abitazioni rese inagibili per effetto del movimento franoso in localita' Rapi; Vista la nota n. 3204 datata 16 dicembre 1986 del comune di Corleto Monforte con la quale si ordina la demolizione dell'immobile di proprieta' del sig. Giuseppe Capozzolo, ubicato in via C. Colombo, danneggiato per effetto del movimento franoso; Vista la richiesta, datata 9 maggio 1990 del sig. Giuseppe Capozzolo intesa ad ottenere un contributo per la ricostituzione dell'immobile demolito per effetto del movimento franoso sulla base di una perizia calcolata con i criteri della legge n. 219/81; Viste le considerazioni del Dipartimento protezione civile espresse sull'argomento con nota n. 47438/OO.PP. del 3 settembre 1991, in merito alla legittimita' delle richieste avanzate dal sig. Giuseppe Capozzolo; Vista l'ordinanza n. 2096/FPC del 20 febbraio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 1991, con la quale e' stato concesso un primo finanziamento di L. 500.000.000 teso all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Vista la nota n. 3318 datata 21 dicembre 1993 con la quale il comune di Corleto Monforte chiede un contributo di L. 102.583.000, calcolato ai sensi della legge n. 219/81, per la ricostruzione dell'immobile danneggiato per effetto del movimento franoso in localita' Rapi, di proprieta' del sig. Giuseppe Capozzolo, nonche' l'assicurazione che il movimento franoso e' stato risanato; Ravvisata la necessita' di aderire a tale richiesta; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Dispone: Art. 1. Per il contributo di cui in premessa e' assegnata al comune di Corleto Monforte la somma di L. 100.000.000 (centomilioni). Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.